Art. 15
LEGGE 23 dicembre 1999, n. 489
In vigore dal 11 gen 2000
(Stato di previsione del Ministero del
commercio con l'estero e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
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