Art. 11
LEGGE 23 dicembre 1999, n. 489
In vigore dal 11 gen 2000
(Stato di previsione del Ministero della
difesa e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n.11).
2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 2000, come segue:
a) Esercito n. 31.000;
b) Marina n. 11.570;
c) Aeronautica n. 13.900.
3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell' della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 2000, come segue:
a) Esercito n. 55;
b) Marina n. 160;
c) Aeronautica n. 121.
4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 2000, come segue:
a) Esercito n.360;
b) Carabinieri n. 80;
c) Marina n. 130;
d) Aeronautica n. 150.
5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell', ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2000, in n. 1.750 unità.
6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma dell', terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2000, in n. 1.020 unità.
7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2000, in n. 1.092 unità.
8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 2000, a norma dell', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in 12.125 unità.
9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è fissato, per l'anno finanziario 2000, come segue:
a) Esercito n. 27.920;
b) Marina n. 5.509;
c) Aeronautica n.2.250.
10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi)- specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO - e "Ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2000, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO d'esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure d'appalto, d'assegnazione e d'esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono applicabili le disposizioni dell' del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.
12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2000, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all' della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità "Bilancio e affari finanziari" e nell'unità previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsa- bilità "Arma dei carabinieri".
Storico versioni
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