Capo II
Art. 9
9 / 71Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari .
In vigore dal 1 lug 2002 al 31 dic 2026
(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari).
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
5-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.
10. IL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
11. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
11-bis. Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento è effettuato mediante marche da bollo ordinarie.
Note all'articolo
- La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 158, comma 3) che la presente modifica acquista efficacia dal 30/12/2000.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-12-23;488#art-9