Art. 52 · Incremento delle pensioni sociali .
Titolo IVCapo I

Art. 52

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Incremento delle pensioni sociali .

In vigore dal 1 gen 2000
(Incremento delle pensioni sociali). 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli importi mensili della pensione sociale di cui all' della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all', comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 18.000 mensili. 2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell' della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell' della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale o dell'assegno sociale di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale.
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