Capo IV
Art. 47
50 / 71Rimborso dei buoni postali .
In vigore dal 1 gen 2000
(Rimborso dei buoni postali).
1. Dopo l'articolo 178 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è inserito il seguente:
" ART. 178-bis - (Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni). - 1. Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal presente capo, e la sostituzione, integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro ".
2. In materia di esercizio del servizio di tesoreria degli enti locali, disciplinato i sensi dell' del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, resta applicabile la disposizione di cui all', comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-12-23;488#art-47