Art. 1
LEGGE 22 dicembre 1999, n. 512
In vigore dal 16 feb 2018
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)
1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è alimentato:
a) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue; (5)
b) dai rientri previsti dall'.
(4)
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