Art. 1 · LEGGE 22 dicembre 1999, n. 512

Art. 1

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 512

In vigore dal 16 feb 2018
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: (Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso) 1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è alimentato: a) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue; (5) b) dai rientri previsti dall'. (4)
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