Capo II
Art. 9
9 / 30Ammissione provvisoria di materiali forestali di propagazione controllati ai sensi della direttiva 66/404/CEE, modificata dalla direttiva 75/445/CEE
In vigore dal 2 feb 2000
Ammissione provvisoria di materiali forestali di propagazione
controllati ai sensi della direttiva 66/404/CEE,
modificata dalla direttiva 75/445/CEE
1. All', primo comma, della legge 22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall' del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), la lettera a) è abrogata;
b) al numero 4), le parole: "dagli " sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 7-bis".
2. Il terzo comma dell' della legge 22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall' del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, è sostituito dal seguente:
"Per un periodo di durata non superiore a dieci anni, qualora dai risultati delle prove comparative si possa desumere che determinati materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti richiesti per l'ammissione di cui agli articoli 7-bis e 7-ter, tali materiali potranno essere usati come base per la produzione di materiale di propagazione controllato".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-12-21;526#art-9