Art. 4 · Pubblicazione per l'attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa
Capo I

Art. 4

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Pubblicazione per l'attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa

In vigore dal 2 feb 2000
Pubblicazione per l'attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa 1. All' del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-quater. Al fine di agevolare la conoscenza delle direttive delle Comunità europee attuate o da attuare in via amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone l'elenco di tali direttive per la pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alla legge comunitaria annuale".
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