Art. 28 · Modifiche all'articolo 1746 del codice civile, in materia di responsabilità dell'agente
Capo II

Art. 28

28 / 30

Modifiche all'articolo 1746 del codice civile, in materia di responsabilità dell'agente

In vigore dal 2 feb 2000
Modifiche all'articolo 1746 del codice civile, in materia di responsabilità dell'agente 1. Nel secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile, dopo la parola: "commissionario" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736". 2. Dopo il secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile è inserito il seguente: "È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purchè ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-12-21;526#art-28