Capo II
Art. 23
23 / 30Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati: criteri di delega
In vigore dal 2 feb 2000
Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati:
criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) classificare gli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati in base ai rischi che comportano per la salute umana e per l'ambiente;
b) assicurare il controllo sulle attività di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;
c) definire le procedure di notifica ed autorizzazione per l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;
d) prevedere l'elaborazione di piani di emergenza relativi al rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati;
e) prevedere misure adeguate per il controllo dell'eliminazione del materiale derivante dagli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati;
f) recepire il completamento dell'allegato II, parti B e C, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20-bis, introdotto dalla direttiva, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente;
g) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-12-21;526#art-23