Art. 23 · Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati: criteri di delega
Capo II

Art. 23

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Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati: criteri di delega

In vigore dal 2 feb 2000
Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati: criteri di delega 1. L'attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) classificare gli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati in base ai rischi che comportano per la salute umana e per l'ambiente; b) assicurare il controllo sulle attività di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati; c) definire le procedure di notifica ed autorizzazione per l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati; d) prevedere l'elaborazione di piani di emergenza relativi al rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati; e) prevedere misure adeguate per il controllo dell'eliminazione del materiale derivante dagli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati; f) recepire il completamento dell'allegato II, parti B e C, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20-bis, introdotto dalla direttiva, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente; g) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91.
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