Capo II
Art. 12
12 / 30Vendita delle carni equine
In vigore dal 2 feb 2000
1. All', secondo comma, del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, sono soppresse le parole: ",escluse le equine, che devono essere sempre vendute in spacci a parte".
2. All' della legge 4 aprile 1964, n. 171, come sostituito dall' del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1977, n. 63, sono soppresse le parole: "di quelle equine e".
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Prourn:nir:stato:legge:1999-12-21;526#art-12