Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 gen 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa, fatto a Roma il 10 febbraio 1998.
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