Art. 5 · LEGGE 21 dicembre 1999, n. 513

Art. 5

LEGGE 21 dicembre 1999, n. 513

In vigore dal 26 gen 2000
1. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, le parole: "Per il funzionamento" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse attività propedeutiche, e per il funzionamento". Nota all': - Il comma 11 dell'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, recante "Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonchè modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali", coordinato con le modifiche introdotte dalla presente legge, così recita: "11. Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse attività propedeutiche, e per il funzionamento del Centro e dei musei è autorizzata la spesa di lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-12-21;513#art-5