Art. 2 · LEGGE 21 dicembre 1999, n. 513

Art. 2

LEGGE 21 dicembre 1999, n. 513

In vigore dal 26 gen 2000
1. Per la realizzazione del programma straordinario di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili di proprietà degli enti locali adibiti ad attività teatrali e di spettacolo, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 1999 e di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 2000. È altresì autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1999, di lire 25 miliardi per il 2000 e di lire 15 miliardi per il 2001, da destinare alla realizzazione di un piano straordinario di interventi di potenziamento delle attrezzature delle biblioteche, di acquisizione e restauro del patrimonio librario, di sostegno alla promozione del libro, adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 11 miliardi per l'anno 1999, a lire 29 miliardi per l'anno 2000, a lire 19 miliardi per l'anno 2001, a lire 4 miliardi per ciascuno degli anni dal 2002 al 2013 e a lire 3 miliardi per l'anno 2014, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando, quanto a lire 1 miliardo per l'anno 1999 e a lire 16 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1999, a lire 13 miliardi per l'anno 2000 e a lire 3 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. 3. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato ad erogare la somma di lire 3 miliardi per l'anno 1999 in favore della fondazione Istituto nazionale del dramma antico, a tale fine utilizzando le disponibilità del conto speciale di cui all' del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonchè le procedure ivi previste. Il Ministro presenta al Parlamento una relazione illustrativa dell'attività dell'Istituto e delle spese da questo sostenute a carico dello stanziamento di cui al presente comma. 4. All'articolo 11 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. In sede di prima applicazione, il consiglio di amministrazione provvede, entro trenta giorni dalla sua costituzione, a nominare il collegio dei revisori, composto di tre membri effettivi e due supplenti, che cessano dalla carica con l'insediamento del collegio dei revisori nella composizione prevista dallo statuto". 5. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è abrogato. Note all': - L'art. 1, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, così recita: "3. Per la realizzazione di un programma straordinario ed urgente di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili di proprietà degli enti locali adibiti ad attività teatrali e di spettacolo, è autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 1999. A tal fine, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per i problemi dello spettacolo, individua le priorità con proprio provvedimento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri che tengano conto delle necessità di attività teatrali delle comunità facenti capo agli enti locali interessati". - L' del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, così recita: " (Interventi su immobili adibiti a teatri). - 1. In attesa dell'adozione della legge di disciplina generale dell'attività teatrale, è istituito, nell'ambito del Fondo di intervento di cui all' della legge 14 agosto 1971, n. 819, il conto speciale per l'apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, di proprietà dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento è compatibile con eventuali contributi in conto capitale ed è erogato sulla base di criteri predeterminati dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo. 2. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo. 2-bis. Le somme del conto speciale sono utilizzate anche per la erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui contratti per le finalità di cui al comma 1. Le modalità ed i limiti di erogazione sono stabiliti con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo. 3. Alla costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del Fondo d'intervento sono inizialmente destinate lire 25 miliardi, mediante individuazione nell'ambito delle disponibilità esistenti nel Fondo d'intervento di cui all' della legge 14 agosto 1971, n. 819. A tale individuazione, nonchè per ulteriori individuazioni nell'ambito del Fondo predetto, connesse ad esigenze dei settori dello spettacolo, si provvede con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo". - L'art. 11 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, coordinato con le modifiche introdotte dalla presente legge, così recita: "Art. 11 (Norme transitorie). - 1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'istituto si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; fino a tale costituzione restano in carica gli organi nella composizione vigente alla medesima data. Qualora alla scadenza predetta il consiglio di amministrazione non sia operativo ai sensi dell', comma 3, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo nomina un commissario straordinario per la gestione dell'Istituto, che resta in carica fino alla conseguita operatività del consiglio di amministrazione. 2. I contratti d'opera professionale, la cui esecuzione è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non confermati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data della sua costituzione, sono risolti di diritto. 2-bis. In sede di prima applicazione, il consiglio di amministrazione provvede, entro trenta giorni dalla sua costituzione, a nominare il collegio dei revisori, composto di tre membri effettivi e due membri supplenti, che cessano dalla carica con l'insediamento del collegio dei revisori nella composizione prevista dallo statuto". - Il comma 1 dell'art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato", così recita: "Art. 24 (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinato alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all', comma 1, lettera a) sono determinati dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Stato-regioni. I criteri hanno efficacia per tre anni, a decorrere dal 1o gennaio 1998".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-12-21;513#art-2