Art. 58 · LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479

Art. 58

LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479

In vigore dal 2 gen 2000
1. Al terzo comma dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: "reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell' del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale".
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