Art. 55
LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479
In vigore dal 2 gen 2000
1. Il comma 2 dell'articolo 159 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
"2. Il pubblico ministero, nel decreto di citazione a giudizio, può manifestare il proprio consenso all'applicazione della pena su richiesta, indicando gli elementi previsti dall'articolo 444, comma" 1, del codice".
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