Art. 53 · LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479

Art. 53

LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479

In vigore dal 2 gen 2000
1. All'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "ovvero a norma dell'articolo 557 del codice" sono soppresse; b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: "Non si applica la disposizione dell'articolo, 75 comma 3, del codice"; c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato".
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