Art. 51
LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479
In vigore dal 2 gen 2000
1. Agli articoli 123, comma 1, e 163, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la parola: "566 " è sostituita dalla seguente: "558".
2. All'articolo, 12-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la parola: "566" è sostituita dalla seguente: "558".
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