Art. 49
LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479
In vigore dal 2 gen 2000
1. Al comma 1 dell' delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "a norma dell'articolo 420 comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "a norma degli articoli 420-bis e 420-ter".
2. Al comma 1 dell' delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, le parole: "dall'articolo 420, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 420-bis e 420-ter".
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