Art. 48 · LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479

Art. 48

LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479

In vigore dal 2 gen 2000
1. Dopo l' delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: "ART. 4-bis. - (Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero) - 1. La richiesta al procuratore generale di cui all'articolo 54-quater, comma 3, del codice, deve essere depositata presso la segreteria del medesimo, unitamente a copia della richiesta presentata al pubblico ministero. 2. Ai fini della determinazione dell'ufficio del pubblico ministero che deve procedere, il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità della richiesta, può richiedere la trasmissione di copia degli atti del procedimento".
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