Art. 41 · LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479

Art. 41

LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479

In vigore dal 2 gen 2000
1. Il comma 2 dell'articolo 506 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2".
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