Art. 38 · LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479

Art. 38

LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479

In vigore dal 2 gen 2000
1. Al comma 1 dell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo le parole: "consulenti tecnici" sono inserite le seguenti: "nonchè delle persone indicate nell'articolo 210". 2. Il comma 2 dell'articolo 468 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonchè delle persone indicate nell'articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonchè delle persone indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova a norma dell'articolo 495".
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