Art. 31
LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479
In vigore dal 2 gen 2000
1. All'articolo 443 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula";
b) il comma 2 è abrogato.
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