Art. 31 · LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479

Art. 31

LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479

In vigore dal 2 gen 2000
1. All'articolo 443 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula"; b) il comma 2 è abrogato.
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