Art. 23 · LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479

Art. 23

LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479

In vigore dal 2 gen 2000
1. L'articolo 425 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "ART. 425. - (Sentenza di non luogo a procedere) - 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo. 2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale. 3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. 4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza. 5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537". 2. All'articolo 579, comma 1, e all'articolo 680, comma 2, del codice di procedura penale. le parole: "di proscioglimento o di non luogo a procedere" sono sostituite dalle seguenti: "o di proscioglimento".
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