Art. 21
LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479
In vigore dal 2 gen 2000
1. Dopo l'articolo 421 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"ART. 421-bis - (Ordinanza per l'integrazione delle indagini). - 1.
Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello.
2. Il procuratore generale presso la corte d'appello può disporre con decreto motivato l'avocazione delle indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1. Si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 412, comma 1".
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