Art. 13
LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479
In vigore dal 9 apr 2000
1. Al comma 1 dell'articolo 100 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: "dal difensore o da altra persona abilitata".
2. Il comma 3 dell'articolo 78 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile".
3. Al comma 1 dell'articolo 122 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: " Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo".
4. La deposizione
di cui al comma 3
si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-12-16;479#art-13