Art. 18
LEGGE 15 dicembre 1999, n. 482
In vigore dal 4 gen 2000
1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni pi· favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.
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