Art. 17 · LEGGE 15 dicembre 1999, n. 482

Art. 17

LEGGE 15 dicembre 1999, n. 482

In vigore dal 4 gen 2000
1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.
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