Art. 13 · LEGGE 15 dicembre 1999, n. 482

Art. 13

LEGGE 15 dicembre 1999, n. 482

In vigore dal 4 gen 2000
1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni pi· favorevoli per le minoranze linguistiche.
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