Art. 6 · LEGGE 7 dicembre 1999, n. 472

Art. 6

LEGGE 7 dicembre 1999, n. 472

In vigore dal 31 dic 1999
(Ristrutturazione e ammodernamento della stazione ferroviaria di Battipaglia) 1. Ai fini di accelerare il coordinamento funzionale ed operativo nei sistemi regionali di trasporto, il Ministro dei trasporti e della navigazione attribuisce, a decorrere dal 1o ottobre 1999, con proprio decreto, alla società Ferrovie dello Stato spa le risorse per la ristrutturazione e l'ammodernamento della stazione ferroviaria di Battipaglia. 2. All'onere di lire 5 miliardi per l'anno 1999 derivante dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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