Art. 2 · LEGGE 7 dicembre 1999, n. 472

Art. 2

LEGGE 7 dicembre 1999, n. 472

In vigore dal 31 dic 1999
(Incarichi di studi di fattibilità e progettazione) 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a conferire incarichi di studi di fattibilità e di progettazione per i collegamenti internazionali intermodali nonchè ad avvalersi di professionisti con specifica competenza per la valutazione tecnico- economica degli studi e progetti stessi anche nella fase di attuazione. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Il Governo trasmette una relazione annuale al Parlamento sugli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo e sui progetti interessati.
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