Art. 18 · LEGGE 7 dicembre 1999, n. 472

Art. 18

LEGGE 7 dicembre 1999, n. 472

In vigore dal 31 dic 1999
(Proventi contravvenzionali) 1. I proventi contravvenzionali previsti dalla legge 26 gennaio 1865, n. 2134, derivanti dall'accertamento delle violazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, non sono soggetti a riparto. 2. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonchè, in misura non inferiore al 10 per cento, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili". Note all': - Il testo della legge 26 gennaio 1865, n. 2134, recante: "Legge contenente disposizioni e norme circa il riparto del prodotto delle pene pecuniarie e di altri proventi in materia penale" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1865. - Il testo della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante: "Norme sulla navigazione da diporto" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1971, n. 69. - Il testo dell' art. 208, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della strada" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "4. I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalità di cui al comma 2, nonchè al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all', alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonchè, in misura non inferiore al 10 per cento, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici; per i comuni la comunicazione è dovuta solo da quelli con popolazione superiore a cinquemila abitanti".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-12-07;472#art-18