Art. 10
LEGGE 7 dicembre 1999, n. 472
In vigore dal 31 dic 1999
(Modifiche al codice della navigazione)
1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 119 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
"Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai quindici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento.
Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica".
Nota all':
- Per il testo dell'art. 119 del codice della navigazione si veda nelle note all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-12-07;472#art-10