Art. 5 · LEGGE 3 dicembre 1999, n. 493

Art. 5

LEGGE 3 dicembre 1999, n. 493

In vigore dal 12 gen 2000
(Attività di informazione e di educazione). 1. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con uno o più decreti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e per le pari opportunità, le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza e per la predisposizione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione ai sensi della presente legge. 2. Le regioni e le province autonome possono, sulla base delle linee guida definite ai sensi del comma 1, elaborare programmi informativi e formativi in relazione agli infortuni negli ambienti di civile abitazione. I predetti programmi sono rivolti prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggiore rischio, promuovono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle soluzioni preventive e assicurano la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, con particolare riferimento alle organizzazioni dei consumatori e alle associazioni ambientaliste, femminili e familiari più rappresentative. 3. Il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente capo nell'ambito della relazione sullo stato sanitario del Paese, fornendo altresì elementi di valutazione dell'efficacia delle attività di formazione e di informazione ed allegando le proposte formulate ai sensi dell', comma 2.
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