Art. 3
LEGGE 3 dicembre 1999, n. 493
In vigore dal 12 gen 2000
(Funzioni del Servizio sanitario nazionale).
1. È compito del Servizio sanitario nazionale promuovere a livello territoriale la sicurezza e la salute negli ambienti di civile abitazione e, sulla base delle linee guida di cui all', comma 1, sviluppare una adeguata azione di informazione ed educazione per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.
2. Ai fini di cui alla presente legge, è compito del dipartimento per la prevenzione di ogni unità sanitaria locale, di cui all' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, in collaborazione con i servizi territoriali, materno-infantile e di medicina di base, l'esercizio delle funzioni per:
a) l'assistenza per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione;
b) l'individuazione e la valutazione dei rischi presenti o che si possono determinare nei predetti ambienti;
c) la promozione e l'organizzazione di iniziative di educazione sanitaria nei confronti della popolazione;
d) il coordinamento territoriale dei programmi di intervento dei servizi, dei presidi e delle unità operative tesi ad assicurare le necessarie integrazioni ai fini della sicurezza.
3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 si realizza nei limiti delle risorse già destinate allo scopo nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.
4. Il dipartimento per la prevenzione delle unità sanitarie locali si avvale dei presidi multizonali di prevenzione o dell'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, ove istituita, con riferimento ai bacini di utenza più ampi di una singola unità sanitaria locale.
5. Sulla base dei programmi determinati dalle regioni, nell'esercizio delle loro funzioni di indirizzo e di coordinamento, il dipartimento per la prevenzione operante presso ciascuna unità sanitaria locale è preposto alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove una conferenza nazionale al fine di verificare i risultati raggiunti, di programmare gli interventi di cui al presente articolo e di determinare l'entità delle risorse ad essi destinate.
Note all':
- Il testo dell' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:
" (Presidi multizonali di prevenzione). - 1. La legge regionale attribusce la gestione dei presidi multizonali di prevenzione ad un apposito organismo per la prevenzione, unico per tutto il territorio regionale, costituito secondo i princìpi di cui all', comma 1, e nei termini di cui al comma 5 dello stesso articolo. Per le specifiche funzioni allo stesso attribuite il direttore sanitario dell'organismo, in deroga a quanto previsto all', è denominato direttore tecnico sanitario ed è un laureato appartenente al ruolo sanitario o professionale. Il consiglio dei sanitari assume la denominazione di consiglio dei sanitari e dei tecnici ed è costituito da laureati del ruolo sanitario e professionale, nonchè da una rappresentanza del restante personale tecnico.
2. Al fine di assicurare indirizzi omogenei ai controlli ed alla prevenzione nonchè di pervenire ad una idonea strumentazione e dotazione tecnica su tutto il territorio regionale, le regioni riorganizzano gli attuali presidi multizonali di prevenzione secondo i seguenti princìpi e criteri:
a) definire l'ambito territoriale dei presidi multizonali di prevenzione, di norma su base provinciale;
b) riorganizzare i presidi multizonali di prevenzione su base dipartimentale articolandoli in almeno due sezioni, delle quali una per la prevenzione ambientale, che svolgono, in ragione delle specifiche competenze, anche funzione di consulenza e di supporto del Ministero della sanità e del Ministero dell'ambiente;
c) attribuire ai dipartimenti di cui alla lettera b), secondo il criterio di ripartizione in sezioni, le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unità sanitarie locali di cui alla lettera e), nonchè di consulenza e supporto a comuni, province e altre amministrazioni pubbliche;
d) prevedere che i dipartimenti di cui alla lettera b) svolgano attività di analisi sulla base dei programmi regionali ovvero a richiesta dei soggetti di cui alle lettere b) e c) nonchè su richiesta delle unità sanitarie locali;
e) riorganizzare gli attuali servizi delle unità sanitarie locali che svolgono le funzioni previste dagli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge n. 833/1978, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ad altre autorità, in un apposito dipartimento per la prevenzione;
f) articolare il dipartimento di cui alla lettera e) almeno nei seguenti servizi:
1) prevenzione ambientale;
2) igiene degli alimenti;
3) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
4) igiene e sanità pubblica;
5) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
3. I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento tecnico delle attività di sanità pubblica veterinaria.
4. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate congiuntamente dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'ambiente che si avvalgono, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti di ricerca del C.N.R. e dell' E.N.E.A., e degli istituti zooprofilattici sperimentali.
5. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici".
- Il testo dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), è il seguente:
"Art. 20 (Attività di prevenzione). - Le attività di prevenzione comprendono:
a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di vita e di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all'ultimo comma dell', nonchè al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell'art. 27; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite dall'art. 14;
b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui al successivo art. 27, e le rappresentanze sindacali;
c) la indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti di vita e di lavoro in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attività delegate ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), d) ed e) dell';
d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;
f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.
Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l'attività di prevenzione le unità sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma la tutela del segreto industriale si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di igiene, sia dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo art. 22, sia degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.
Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità produttiva".
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