Art. 6 · Incompatibilita
Capo I

Art. 6

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Incompatibilita

In vigore dal 30 dic 1999
1. All', comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, le parole: "nell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "nei tre anni precedenti". 2. All' della legge 21 novembre 1991, n.374, e successive modificazioni, al comma 1 è aggiunta la seguente lettera: "c-bis) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attivita". 3. All' della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. 1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado". 4. L'articolo 8-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è abrogato.
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