Art. 5 · Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace
Capo I

Art. 5

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Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace

In vigore dal 30 dic 1999
1. All' della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)". 2. Nell' della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, al comma 1-bis le parole: "lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera f)". 3. All' della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. In deroga a quanto previsto dagli , alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell', nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantità statistica del lavoro svolto. 2-ter. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. 2-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande previste dagli e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'articolo 10-ter".
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