Capo II
Art. 18
18 / 27Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale
In vigore dal 30 dic 1999
1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-11-24;468#art-18