Art. 18 · Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale
Capo II

Art. 18

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Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale

In vigore dal 30 dic 1999
1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa".
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