Capo II
Art. 17
17 / 27Procedimento penale davanti al giudice di pace
In vigore dal 30 dic 1999
1. Il procedimento penale davanti al giudice di pace è disciplinato, tenendo conto delle norme del libro ottavo del codice di procedura penale riguardanti il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla competenza dello stesso giudice. Si osservano, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi:
a) estensione della perseguibilità a querela dei reati;
b) previsione che, nel rispetto dei principi stabiliti negli articoli 109 e 112 della Costituzione, l'attività di indagine sia di regola affidata esclusivamente alla polizia giudiziaria e che questa, salve specificate ipotesi, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, disponga direttamente la comparizione dell'imputato davanti al giudice, a meno che il pubblico ministero richieda l'archiviazione della notizia di reato al giudice di pace competente per territorio;
c) previsione che per taluni reati perseguibili a querela la citazione in giudizio possa essere esercitata anche direttamente dalla persona offesa col ministero del difensore mediante ricorso al giudice di pace;
d) previsione che il giudice di pace fissi direttamente l'udienza o, nel caso in cui sia necessario svolgere indagini, tra-smetta la notizia di reato alla polizia giudiziaria perché proceda ai sensi della lettera b);
e) previsione di tempestiva informazione al pubblico ministero per l'esercizio delle sue facoltà e di strumenti idonei ad una puntuale formulazione dell'imputazione e ad un compiuto esercizio del diritto di difesa;
f) introduzione di un meccanismo di definizione del procedimento nei casi di particolare tenuità del fatto e di occasionalità della condotta, quando l'ulteriore corso del procedimento può pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato;
g) obbligo per il giudice di procedere al tentativo di conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al reato, nonché in ordine alla remissione della querela ed alla relativa accettazione;
h) previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie o risarcitorie del danno;
i) ridefinizione delle ipotesi di connessione dei procedimenti che tenga conto della particolare natura dei reati devoluti alla competenza del giudice di pace e introduzione di poteri discrezionali in capo al giudice quanto all'obbligo di rilevarne l'operativita;
l) svolgimento del giudizio in forma semplificata con ampliamento delle possibilità di utilizzazione degli atti delle indagini preliminari, quando vi sia il consenso delle parti;
m) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano delegate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, che non le eserciti personalmente, ad uno dei soggetti di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
n) previsione della appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecunaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria;
o) previsione della non appellabilità da parte dell'imputato delle sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento con le quali sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;
p) previsione di una particolare disciplina delle iscrizioni nel casellario giudiziale e dei loro effetti, assicurando fra l'altro che i certificati richiesti dall'interessato non riportino le iscrizioni delle condanne per reati la cui competenza è attribuita al giudice di pace.
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