Art. 12 · Indennità spettanti al giudice di pace
Capo I

Art. 12

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Indennità spettanti al giudice di pace

In vigore dal 30 dic 1999
1. All' della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire settantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione. 3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire settantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese, e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo". 2. In deroga alla disciplina sul cumulo tra trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati e redditi da lavoro, resta fermo il disposto del comma 4-bis dell' della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.
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