Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 nov 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. È convertito in legge il decreto-legge 27 settembre 1999, n. 330, recante disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 novembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Diliberto, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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