Art. 3 · LEGGE 19 novembre 1999, n. 435

Art. 3

LEGGE 19 novembre 1999, n. 435

In vigore dal 7 dic 1999
A l l e g a t i 1. Le modifiche alle unità previsionali di base e alle funzioni obiettivo individuato per il 1999 negli allegati 1 e 2 alla legge 23 dicembre 1998, n. 454, sono riportate negli allegati 1 e 2 alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 novembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto Nota all': - Per il titolo della legge n. 454/1998 v. in nota all'.
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