Art. 1 · LEGGE 9 novembre 1999, n. 418

Art. 1

LEGGE 9 novembre 1999, n. 418

In vigore dal 20 lug 2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: 1. Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 MAGGIO 2013, N. 54 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 2013, N. 85 . 2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato opta per l'indennità di cui al comma 1 o per il trattamento di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-11-09;418#art-1