Art. 1
LEGGE 9 novembre 1999, n. 418
In vigore dal 20 lug 2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
1. Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 MAGGIO 2013, N. 54 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 2013, N. 85
.
2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato opta per l'indennità di cui al comma 1 o per il trattamento di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.
Storico versioni
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