Art. 1

Art. 1

1 / 3
In vigore dal 20 nov 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Beirut il 7 novembre 1997.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-10-28;431#art-1