Art. 24 · ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
Convenzione

Art. 24

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ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

In vigore dal 19 nov 1999
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia: (a) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nel territorio macedone, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nel territorio macedone, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. (b) Se un residente dell'Italia possiede elementi di patrimonio che, in conformità con le disposizioni di questa Convenzione, sono imponibili nel territorio macedone, l'imposta sul patrimonio versata nel territorio macedone sarà considerata come credito dell'imposta italiana sul patrimonio relativa allo stesso elemento di patrimonio. Il credito tuttavia non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento di patrimonio posseduto nel territorio macedone nella proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo. 3. Per quanto concerne il Governo macedone: Se un residente del territorio macedone ritrae redditi o possiede patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, il Governo macedone ammetterà: a) in deduzione dall'imposta sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia; b) in deduzione dall'imposta sul patrimonio di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta patrimoniale pagata in Italia. Tuttavia, tale deduzione non potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito calcolata prima che venga concessa deduzione, che è attribuibile al reddito o al patrimonio imponibile in Italia. (c) Qualora, in conformità con qualunque disposizione della Convenzione, i redditi ritratti o il patrimonio posseduto da un residente del territorio macedone siano esenti da imposta in detto Stato, il Governo macedone può, tuttavia, nel calcolare l'ammontare dell'imposta sui restanti redditi o patrimonio di detto residente, considerare i redditi o il patrimonio esentati.
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