Art. 20 · PROFESSORI E INSEGNANTI
Convenzione

Art. 20

20 / 31

PROFESSORI E INSEGNANTI

In vigore dal 19 nov 1999
PROFESSORI E INSEGNANTI Un professore o un insegnante il quale soggiorni in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto e che è o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-10-19;428#art-c-20