Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 nov 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20 marzo 1997.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-10-19;427#art-rd-1