Convenzione
Art. 3
3 / 31DEFINIZIONI GENERALI
In vigore dal 19 nov 1999
DEFINIZIONI GENERALI
1. Al fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
(a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali italiane che, in conformità al diritto internazionale consuetudinario e alla legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, può essere considerata come zona all'interno della quale possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;
(b) il termine "ESTONIA" designa la Repubblica di Estonia e, quando è usato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica di Estonia e qualsiasi zona adiacente alle acque territoriali dell'Estonia all'interno della quale, ai sensi della legislazione estone e in conformità al diritto internazionale, possono essere esercitati i diritti dell'Estonia per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marino nonché le loro risorse naturali;
(c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Repubblica italiana e la Repubblica di Estonia;
(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società di persone,
(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica ai fini dell'imposizione,
(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un'impresa di uno degli Stati contraenti ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente.
(h) il termine "nazionali" designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
(ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
(i) l'espressione "autorità" competente designa:
(i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
(ii) per quanto concerne l'Estonia, il Ministero delle Finanze od il suo rappresentante autorizzato;
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;427#art-c-3