Art. 27 · MEMBRI DI MISSIONE DIPLOMATICHE DI UFFICI CONSOLARI
Convenzione

Art. 27

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MEMBRI DI MISSIONE DIPLOMATICHE DI UFFICI CONSOLARI

In vigore dal 19 nov 1999
MEMBRI DI MISSIONE DIPLOMATICHE DI UFFICI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;427#art-c-27