Convenzione›Titolo V
Art. 18
18 / 37Comitato esecutivo
In vigore dal 17 nov 1999
Comitato esecutivo
1. È istituito un Comitato incaricato di esaminare tutte le questioni di carattere generale relative all'applicazione della presente convenzione.
2. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno. Si riunisce la prima volta non appena la convenzione sarà applicata, come previsto all', paragrafo 4, tra tre Stati membri. Esso sorveglia il funzionamento della convenzione, in particolare l'efficienza degli organi designati a norma dell' e l'attuazione pratica dell', lettere c) e dell'articolo g.
Esso riferisce al Consiglio al riguardo entro tre anni della prima riunione nonché allo scadere di ciascun quinquennio a decorrere da tale data.
3. Il Comitato ha anche il compito di:
a) elaborare e aggiornare annualmente un manuale contenente le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità dell', paragrafo 4;
b) elaborare un repertorio, nelle lingue ufficiali dell'Unione europee, degli atti che possono essere notificati nell'ambito della presente convenzione.
4. Inoltre, il Comitato può formulare proposte intese a:
a) accelerare la trasmissione e la notificazione degli atti;
b) apportare modifiche al modello di formulario in allegato;
c) avviare negoziati riguardanti la revisione della presente convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-c-18